piccola guida all'autocertificazione
Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini i certificati
in tutti i casi in cui sì può fare l'autocertificazione.
In pratica ognuno di noi può -sotto la propria responsabilità- attestare tutte le informazioni sul proprio stato dì cittadino
(dalla data dì nascita alla residenza, dallo stato civile alla qualifica professionale) con una semplice dichiarazione firmata,
non autenticata e senza bolli.
testo unico sulla documentazione amministrativa
Queste alcune delle novità più significative del Testo Unico sulla documentazione amministrativa che raccoglie ed integra le varie norme esistenti in materia.
Ai cittadini non si chiede più di dimostrare di essere nati o addirittura in vita. Non si chiede più di fare file o la spola tra un ufficio pubblico e l'altro alla ricerca dì un certificato o di un documento. Si offre collaborazione e fiducia reciproca, per il fine comune di un rapporto finalmente paritario e di un servizio più efficace, più veloce, più snello.
come si fa
Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.
L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un'altra persona.
L'autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.
Per agevolare i cittadini, le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni.
chi può farla
- I cittadini italiani;
- I cittadini dell'Unione Europea;
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.
cosa non si può autocertificare
Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:
- certificati sanitari, medici, veterinari;
- certificati di origine, di conformità CE;
- certificati di marchi e brevetti.
chi deve accettarla
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni.
I gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc. (ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato, Poste).
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
I cittadini possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per tutte le altre situazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco di ciò che si può autocertificare.
Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario od affittuario di un appartamento.
La dichiarazione può anche riguardare stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure consegnate da un'altra persona o inviate, anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
i dati di identità
I dati contenuti nella carta di identità o in altro documento di riconoscimento, in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
Per attestare nome e cognome, data di nascita o residenza, ad esempio, è sufficiente l'esibizione del documento di riconoscimento.
legalizzazione fotografie
Le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le fotografie, senza pagamento di bolli.
autentiche di copia
Per dichiarare che è conforme all'originale:
- la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- la copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, oppure consegnata da un'altra persona o anche inviata con la fotocopia del documento di identità.
Non è più necessario quindi far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnate.
impedimenti per salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge, i figli o altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse.
In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
stato Civile
Gli uffici pubblici non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile.
Sono le stesse amministrazioni che dovranno procurarseli nei casi necessari come, ad esempio, la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, l'adozione, ecc.
diritti e doveri
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare anzioni disciplinari per il dipendente.
Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione o
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
le differenze
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
Con questa dichiarazione si possono attestare
SOLAMENTE situazioni specificamente indicate nell'apposita tabella all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (vedi qui sotto)
Va presentata in carta semplice (esente dall'imposta di bollo) e firmata in modo leggibile.
Può essere spedita per posta oppure tramite fax. Non può essere inviata per posta elettronica (eMail).
ATTENZIONE: non si possono dichiarare i servizi perstati presso le pubbliche amministrazioni in quanto non espressamente contemplati nella suddetta tabella.
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
E' una dichiarazione con la quale si possono attestare fatti e stati di cui si è a diretta conoscenza, anche relativi ad altre persone,
non contemplati nella tabella delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
La dichiarazione
DEVE essere firmata personalmente di fronte ad un impiegato addetto al ricevimento.
In alternativa può essere firmata dall'interessato, ma consegnata da altra persona oppure spedita per posta o fax. In questo caso dovrà esserci
ALLEGATA la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Autocertificazioni: modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive
Le modalità di invio o consegna all'Amministrazione, nonché la sottoscrizione delle istanze è regolata dal
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come modificato dal D.L.vo 23 gennaio 2002, n. 10.
dall'articolo 38
- invio
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax o via telematica.
Tuttavia,
le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con uso della carta di identità elettronica o dalla carta nazionale dei servizi.
- sottoscrizione
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze che le contengono, da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal Parlamento di cui all'articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997. n.59.
In sostanza,
- l'invio di istanze e dichiarazioni sostitutive (di certificazione e dell'atto di notorietà) può avvenire per posta o fax, mentre la via telematica, anche se già prevista dalla legge e dalle direttive comunitarie, non conferisce ancora piena validità alle istanze e alle dichiarazioni stesse.
Ciò in quanto non è ancora in uso per i cittadini la firma digitale, la carta di identità o la carta nazionale dei servizi.
Solo quando gli utenti saranno abilitati le Amministrazioni postranno avere la certezza che le istanze o le dichiarazioni provengono effettivamente da coloro che le hanno sottoscritte.
- La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive non va autenticata.
Tuttavia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le istanze che contengono queste dichiarazioni devono essere firmate di fronte all'impiegato che le riceve oppure, se inviate per posta o fax, devono allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.